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Il Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 - detto anche "Decreto RAEE" recepisce in Italia la Direttiva Europea 2012/19/UE.
Il Decreto RAEE attribuisce ai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) la responsabilità di finanziare e gestire la raccolta ed il trattamento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Il Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 2008 - detto anche "Decreto Pile" disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonche' la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

AEE è l'acronimo di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

La definizione data dal D.lgs 49/2014 (art. 4, lettera a ) è la seguente:

'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

Un Punto di Raccolta, detto anche Isola Ecologica, Piazzola, Centro di stoccaggio, etc., identifica l'area organizzata per il conferimento e la raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.

RAEE è l'acronimo di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

L'aspetto più innovativo introdotto dai Decreti RAEE e Pile è rappresentato dal fatto che il ritiro dei RAEE e di pile dai punti di raccolta, il loro trasporto a centri di trattamento ed il trattamento stesso non saranno più a carico degli enti locali, ma saranno gestiti dai produttori di AEE attraverso la partecipazione a idonei Sistemi collettivi (ad esempio Consorzi).
Agli enti locali resterà il compito di gestire i punti di raccolta.

Si, se un rivenditore commercializza AEE a marchio proprio oppure "importa o immette per primo" sul mercato italiano AEE di produttori esteri è equiparato ad un produttore, e pertanto deve contribuire alla gestione dei RAEE aderendo anch?esso ad un sistema collettivo.
Inoltre, i distributori al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, devono garantire il ritiro gratuito di un RAEE equivalente. Questo servizio prende il nome di "ritiro uno contro uno". Il ritiro delle apparecchiature di piccolissime dimensioni, al di sotto dei 25 cm, è reso obbligatorio anche senza l'acquisto di un'apparecchiatura equivalente per i punti vendita con superficie maggiore di 400 metri quadrati. Questo servizio prende il nome "ritiro uno contro zero".

I Sistemi Collettivi sono i soggetti, istituiti nella forma consortile, fondati e finanziati dai produttori di AEE per assolvere collettivamente agli obblighi loro attribuiti del Decreto RAEE e dal Decreto Pile.

Il Centro di Coordinamento RAEE è l'organo costituito, finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori di AEE per garantire l'ottimizzazione delle proprie attività, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.
Il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori CDCNPA è l'organo costituito, finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori di pile e accumulatori per garantire l'ottimizzazione delle proprie attività, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.

Il loro ruolo è quello di coordinare le attività dei Sistemi Collettivi e rispondere alle esigenze dei soggetti coinvolti dalla Normativa AEE e Pile in modo da garantire il rispetto degli obblighi dei Produttori e rendere sempre più efficiente i sistemi di raccolta RAEE e Pile.

Il sistema di gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e di pile e accumulatori si fonda sul principio della responsabilità del produttore per i suoi prodotti a fine vita.
Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta dei RAEE
e pile e accumulatori agli impianti di trattamento, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici è a carico dei produttori presenti sul mercato.
Al fine di definire le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema vengono ripartiti tra i produttori sono stati istituiti il Registro Nazionale dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) e il Registro Nazionale dei produttori di Pile e Accumulatori, a cui si può accedere dai siti internet www.registroaee.it e www.registropile.it .
Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di finanziamento del sistema, può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza ai suddetti Registri.

I produttori di AEE e/o di Pile e accumulatori secondo quanto definito nei rispettivi decreti.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) è considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:

  • fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio
  • rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1
  • importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza
  • chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazion: quest'ultimo è considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori

Vengono definite AEE professionali quelle apparecchiature che per caratteristiche specifiche non possono essere utilizzati in nuclei domestici.

Ad esempio vengono considerate professionali le apparecchiature alimentate da corrente alternata alla tensione da 380 volt

Viene considerato produttore di pile e accumulatori chi produce e immette sul mercato italiano pile e accumulatori, chi importa sia da paesi UE che extra UE e immette sul mercato nazionale pile e accumulatori.

A differenza di quanto detto per le AEE chi acquista in Italia pile e accumulatori e le rivende con il proprio marchio NON è considerato produttore ai fini della normativa

Vengono considerate AEE domestiche le apparecchiature costruite per essere utilizzate in nuclei domestici e le apparecchiature di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo che potrebbero essere utilizzate in nuclei domestici senza modifiche alle stesse.

Secondo il D.Lgs. 188/2008 vengono definite pile e accumulatori portatili le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, ne' batterie o accumulatori per veicoli.

Rientrano in questa definizione le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici.

Sono considerati accumulatori industriali tutti gli accumulatori industriali utilizzati su mezzi elettrici, compresi biciclette e monopattini elettrici.

Rispondo a questa definizione le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione di veicoli. Queste batterie non sono utilizzate come fonte di energia per la trazione del veicolo, ma solo per l'accensione e il mantenimento dei servizi dipendenti dalla corrente elettrica dei veicoli che alimentano.

Le operazioni di trasporto dai centri di raccolta istituiti dai Comuni, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE e di pile e accumulatori è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispetti costi.

I produttori di AEE professionali immesse sul mercato dopo la data di entrata in vigore del sistema hanno l'onere di finanziare la gestione dei RAEE originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato a partire dalla predetta data.
Il finanziamento delle operazioni delle operazioni di gestione dei Raee professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima della data di entrata in vigore del sistema è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi.
Il produttore adempie a tali obblighi individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato

Il finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificamente indicato nell'allegato 1 B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei Raee.
l produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei Raee storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici

Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonchè delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di Raee provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo la data di avvio del sistema è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. Il produttore non può indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento.

L'Allegato 1a al Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 contiene un elenco di 10 categorie nelle quali sono raggruppati i prodotti: Grande elettrodomestici, Piccoli elettrodomestici, Apparecchiature informatiche per le comunicazioni, Apparecchiature di consumo, Apparecchiature di illuminazione, Utensili elettrici ed elettronici, Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, Dispositivi medici, Strumenti di monitoraggio e di controllo e Distributori automatici. l'allegato 1) b al al Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di prodotti, raggruppati nelle 10 tipologie dell'Allegato 1) a. Le imprese che fabbricano, importano, immettono sul mercato tali prodotti devono iscriversi al registro.

1.Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo (Dlgs 49-2014): a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purche' destinate a fini specificamente militari; b) le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purche' possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; c) le lampade a incandescenza. 2. A far data dal 15 agosto 2018 sono altresi' escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; c) le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni; d) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; e) le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; g) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.

Occorre inoltre verificare se il prodotto dipende dalla corrente elettrica o da campi elettromagnetici per un suo corretto funzionamento. Dipende significa che l'energia elettrica è la fonte di energia primaria per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

I componenti vengono considerati ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa se svolgono la funzione per cui sono stati costruiti senza la necessità di essere installati in altre apparecchiature, in pratica devono avere una FUNZIONE PROPRIA. Un esempio di questa classificazione fornito dal Comitato di Vigilanza e Controllo è l'hard disk: se fornito di cavo per la connessione ad un PC viene considerato rientrante nello scopo della normativa, se si tratta di un hard disk interno, che deve cioè essere installato all'interno di un PC e non ha altre possibilità di utilizzo non viene considerato ai fini della normativa.

Il ragionamento può essere esteso ad altre tipologie di coponenti

NO, le apparecchiature che rientrano nell'ambito di applicazione, e per cui è obbligatoria l'iscrizione al registro produttori , sono quelle per cui l'alimentazione elettrica è la principale fonte di funzionamento. In pratica, sono apparecchiature che, in assenza di corrente elettrica non possono assolvere le funzioni per le quali sono state progettate. Rientrano in questa definizione caldaie e stufe a pellets che non possono svolgere la funzione per cui sono state costruite in assenza di corrente elettrica, fornita sia dalla linea elettrica che da pile e accumulatori

No, perché l'energia elettrica svolge una funzione ausiliaria e non primaria.

No, perché non dipendono dalla corrente elettrica per il loro corretto funzionamento.

NO, sono soggette agli obblighi di cui al Decreti 151/2005 solo le apparecchiature elettriche ed elettroniche progettate per essere usate con una tensione non superiore ai 1000 volt per la corrente alternata e 1500 volt per la corrente continua. Non si sono soglie minime.

secondo le estensioni del campo di applicazione della normativa avvenuti nell'agosto 2018 gli impianti elettrici, così come altri impianti fissi, come ad esempio impianto antifurto o videosorveglianza rientrano nel campo di applicazione della normativa.

NO, se sono installazioni fisse (impianti) o apparecchi fissi di grandi dimensioni.

Secondo le linee guida UE sono macchine o sistemi che consistono in una combinazione di apparecchiature, sistemi, prodotti finiti e componenti, ognuno dei quali è progettato per essere utilizzato solo nell'industria, fissato in modo permanente e installato da un professionista all'interno di un macchinario industriale o in un edificio industriale per svolgere una determinata attività. Il criterio principale non è dato dal peso ma dal fatto che il dispositivo sia fisso ed installato da un professionista con una serie di operazioni complesse.

Secondo le linee guida UE, NO se sono progettate per il primo impianto, ovvero sono progettate per l'installazione in un determinato modello di mezzo di trasporto, durante la fase di costruzione dello stesso. Queste apparecchiature vengono definite "di primo impianto".

Secondo questa logica i navigatori satellitari forniti come optional dalle case costruttrici di auto non sono da considerare AEE, mentre quelli venduti nella grande distribuzione lo sono.

NO

Le lampade neon e a basso consumo rientrano nell'ambito di applicazione, le lampadine ad incandescenza e alogene sono escluse (a meno che non siano parte integrante dell'apparecchio di illuminazione).

Singolarmente no, ma se montati su un'apparecchiatura (es: lampadina led, tubo led, striscia led con cablaggi) rientrano nella categoria 3.5 dell'allegato IV del D.lgs 49/2014.

Se si configurano come unità con autonomia funzionale e rispondono alle definizione di AEE, si.

L'obbligo di etichettare l'apparecchio in conformità alla normativa (cassonetto barrato apposto sopra l'etichettatura) e di allegare all'apparecchiatura un'informativa con le istruzioni per il corretto smaltimento smaltimento dell'apparecchiatura una volta giunta a fine vita.

Il simbolo va apposto sull'apparecchiatura e deve essere visibile e indelebile. Qualora le dimensioni dell'apparecchiatura non consentano di apporre il simbolo, lo stesso va messo sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia.

L'informativa deve contenere: spiegazione del significato del simbolo, sanzioni previste nel caso di smaltimento abusivo dell'apparecchiatura giunta a fine vita, obbligo di conferire l'apparecchiatura a fine vita in raccolta separata; la possibilità di consegnarla al distributore a fronte dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova. Nell'area Consorziati sono disponibili alcuni esempi di informativa.

SI, in modo piuttosto semplice. Il produttore, entro 30 giorni dall'iscrizione, dovrà riportare il numero di iscrizione sui documenti commerciali (carta intestata, listini, prezziari e fatture). Inoltre è già attiva una sezione del registro AEE dove, senza l'ausilio di alcuna password, è possibile vedere i soggetti che si sono registrati ed il relativo numero di iscrizione.

Per la mancata iscrizione al registro la sanzione prevista va dai 30.000 ai 100.000 euro.
Per la mancata etichettatura (con il simbolo del bidoncino barrato) la sanzione va da 200 a 1000 euro per singola apparecchiatura.
Per la mancata fornitura dell'informativa la sanzione va da 2000 a 5000 euro.
Per la mancata adesione al Consorzio ( produttori di AEE domestici) la sanzione prevista va da 30.000 a 100.000 euro.

Gli obblighi di iscrizione al registro, etichettatura, informativa sono esattamente i medesimi. I produttori di AEE professionali non sono obbligati ad aderire ad un sistema collettivo (Consorzio) e non sono tenuti a partecipare finanziariamente al sistema di recupero dei RAEE storici, in quanto la norma prevede che sia l'utilizzatore finale a sostenere i costi di smaltimento.
Sono invece tenuti a finanziare lo smaltimento delle apparecchiature nuove una volta giunte a fine vita.

L'eco- contributo un importo destinato a coprire i costi di trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE domestici e di pile e accumulatori portatili. Viene fissato dai Sistemi collettivi e quindi può variare a seconda del Consorzio di appartenenza e dell'apparecchiatura.

Secondo quanto riportato negli orientamenti UE, i criteri per identificare un utensile industriale fisso di grandi dimensioni al fine di poterlo escludere dall'applicazione della direttiva RAEE (e quindi dal Dlgs 151/2005) sono i seguenti:

  • deve essere una combinazione di diversi elementi (apparecchiature, prodotti finiti, componenti e sistemi), ognuno dei quali utilizzabile solo nell'industria;
  • deve essere installato da un operatore professionista, in un luogo appositamente predisposto, magari con opere murarie, per svolgere un'attività specifica;
  • deve essere installato in modo permanente (fino alla fine del ciclo di vita dello stesso).

I criteri sono complementari e non alternativi, ovvero, devono ricorrere tutti per consentire l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva. Secondo le linee guida UE non possono essere utilizzati come discriminante il peso, le dimensioni effettive e anche le modalità di trasporto o movimentazione.

Il primo criterio da seguire è l'identificazione dell'utente finale dell'apparecchiatura, ovvero, l'utente per cui la medesima è pensata e progettata. Se l'apparecchiatura rientra nella definizione di bene di consumo (così come definita dal Codice del consumo) è da considerarsi sempre di tipo domestico. Esempi: orologi, frigoriferi, tostapane, ?.. Per le apparecchiature che invece possono costituire sia bene di consumo (destinati quindi ad un utente che non usa la medesima apparecchiatura nell'ambito di un'attività lavorativa) sia bene di tipo professionale è possibile utilizzare, come criterio secondario, il canale di distribuzione. A titolo di esempio: un orologio da polso è sempre un AEE domestico, anche se il produttore/importatore lo vende ad un grossista, il quale lo vende ad un dettagliante, che poi lo vende ad un privato. Un computer (che è un apparecchio potenzialmente destinato ad entrambi gli usi) può essere venduto dal produttore alla grande distribuzione (e allora è sicuramente domestico), oppure venduto direttamente tramite agenti ad operatori professionali. Il fatto che la prima cessione avvenga tra produttore e grossista/distributore non qualifica necessariamente l'apparecchiatura come professionale.

In base all'art. 3 del Dlgs 151/2005, il peso di una apparecchiatura elettrica ed elettronica ai fini RAEE (iscrizione al Registro nazionale produttori ed applicazione del contributo di smaltimento/recupero) si calcola tenendo conto dell'apparecchiatura nel suo complesso, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante della stessa nel momento in cui viene venduta. Si può escludere l'imballaggio primario e di trasporto.

Va sottratto il peso di eventuali pile e accumulatori che andranno dichiarate al Registro pile separatamente dall'apparecchiatura che le contiene.

Si. Si definisce come RAEE un rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica comprensivo di tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 del DM 185/2007 il numero di iscrizione al registro nazionale produttori AEE va riportato su tutti i documenti commerciali. La dicitura a nostro avviso più chiara da adottare è la seguente:

Iscrizione Registro nazionale produttori apparecchiature elettriche ed elettroniche n._________

Iscrizione Registro nazione produttori di pile e accumulato

Per ragioni di spazio si possono adottare anche diciture più brevi, quali ad esempio:

Registro AEE n.__________

Registro Pile e accumulatori n. _________

Si ritiene che i documenti commerciali cui si riferisce la normativa possano essere le fatture, i ddt e la carta intestata. Non esistono altre indicazioni di legge in merito. Dato che però si tratta dell'iscrizione ad un pubblico registro, si possono utilizzare criteri di analogia con il REA o con l'iscrizione alla CCIAA.

No, il Consorzio non rilascia al momento alcun numero di iscrizione del singolo produttore, ma ha dichiarato al Registro l'elenco dei propri consorziati. Il sistema di iscrizione al Registro chiede il consorzio di appartenenza del produttore, ma non il numero di iscrizione.